Politica

Votare Si o NO ai quesiti referendari sulla giustizia



In data 12 Giugno siamo invitati a votare SI o NO ai quesiti referendari sulla giustizia. Cinque le schede e cinque i quesiti per lo più tecnici. Poco è stato detto e fatta chiarezza sul contenuto dei quesiti. In qualità di presidente del Comitato Civico Viva Mantova ritengo socialmente utile esplicitare grandemente i contenuti. 


Il primo dei cinque quesiti referendari riguarda “ l’abrogazione della legge Severino “ ovvero l’incandidabilità e la decadenza dalle cariche pubbliche dei politici nel caso in cui questi abbiano commesso alcune tipologie di reato. L’attuale legge Severino recita: “non possono essere candidati o decadono dalla carica di deputato, di senatore o di parlamentare europeo le persone condannate in via definitiva per reati particolarmente gravi, come mafia o terrorismo; per reati contro la pubblica amministrazione, come peculato, corruzione o concussione; e per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni. Per gli amministratori locali, la legge Severino prevede la sospensione temporanea del mandato anche in caso di condanna non definitiva.

La sospensione dall’incarico può durare al massimo un anno e mezzo. Per i sostenitori del SI questa verrebbe totalmente abrogata, non solo la parte relativa agli amministratori locali condannati in via non definitiva. In sostanza, anche i condannati in via definitiva potrebbero candidarsi o continuare il proprio mandato, e verrebbe eliminata la sospensione automatica dall’incarico per gli amministratori locali in caso di condanna non definitiva. Il giudice potrà comunque decidere, caso per caso, se vietare a un persona condannata in via definitiva di ricoprire incarichi pubblici.Il secondo dei quesiti riguarda “ La limitazione delle misure cautelari “.

Ossia quei provvedimenti che un giudice può disporre su richiesta del pubblico ministero verso una persona, non ancora condannata in via definitiva, per esigenze, appunto, “di cautela”. Tra queste misure ci sono gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere o quella in un luogo di cura. In base all’articolo 274 del codice di procedura penale, le misure cautelari possono essere disposte a fronte di gravi indizi di colpevolezza e nei casi in cui ci sia il pericolo di fuga dell’indagato, di inquinamento delle prove, di compimento di nuovi e gravi reati o della reiterazione del reato per cui si è accusati. In quest’ultimo caso, la custodia cautelare si può applicare solo se la pena massima prevista per il reato in questione è superiore a quattro anni, o a cinque anni se il giudice intende disporre la custodia cautelare in carcere.

Il quesito referendario interviene proprio su questo aspetto della normativa. Se la modifica venisse approvata, un giudice potrebbe disporre la custodia cautelare in carcere, per esempio, solo se – a fronte di gravi indizi di colpevolezza ma in assenza di pericolo di fuga o inquinamento delle prove – ritenesse ci sia il concreto pericolo che l’indagato possa commettere reati con l’uso di armi, con la criminalità organizzata o contro l’ordine costituzionale. Non, per esempio, se ritenesse ci sia il concreto pericolo che venga reiterato un reato come lo spaccio aggravato o la corruzione. I sostenitori del SI ravvedono la necessità di abrogare la norma in quanto negli ultimi anni vi è stato un aumento sproporzionato dei provvedimenti di custodia cautelare, quando questa dovrebbe invece essere un’eccezione.

Secondo i sostenitori del no, oggi le possibilità di applicazione del provvedimento di custodia cautelare sono già opportunamente circoscritte proprio per evitare possibili abusi, e una loro ulteriore limitazione comporterebbe un rischio per la sicurezza dei cittadini. Il terzo quesito riguarda “ La separazione delle carriere “ tra magistrati giudicanti e requirenti. I primi svolgono la funzione di giudice, mentre i secondi corrispondono ai pubblici ministeri (i cosiddetti “PM”), quindi all’accusa. In Italia tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e nel corso della carriera potendo decidere di cambiare funzione, passando dal ruolo di giudice a quello di PM, fino a quattro volte. Il quesito referendario punta a eliminare la possibilità per giudici e PM di cambiare la propria funzione nel corso della carriera.

Per i sostenitori del SI, il magistrato dovrà dunque scegliere se esercitare la funzione di giudice o quella di PM, e non potrà poi modificare la sua decisione; ciò garantirebbe una maggiore imparzialità dei giudici. Per i sostenitori del NO, invece, la magistratura dovrebbe essere un corpo unico e quindi non è possibile imporre una separazione definitiva, all’inizio della carriera, tra le funzioni requirenti e giudicanti. Il quarto quesito è molto più tecnico e riguarda “ le pagelle ai magistrati “ ovvero sulle modalità con cui viene valutata la professionalità dei magistrati.

Ogni 4 anni i magistrati ricevono una valutazione del loro operato, espressa con tre possibili giudizi: “positiva”, quando tutti i parametri sono soddisfacenti; “non positiva”, quando vengono individuate carenze in relazione ad almeno un parametro e “negativa”, quando ci sono carenze ritenute gravi per almeno due parametri. Le valutazioni sono effettuate dai consigli giudiziari ossia gli organi “ausiliari” del Csm. I consigli giudiziari sono presenti in ognuno dei 26 distretti di Corte d’Appello e sono composti da magistrati eletti sul territorio, dal presidente della Corte d’Appello e dal suo procuratore generale.

A questi componenti “togati” si aggiungono alcuni avvocati e professori universitari, che partecipano come membri “laici”. Il numero complessivo di componenti di ogni consiglio giudiziario varia in base al numero di magistrati in servizio nei vari distretti. Attualmente, solo i membri “togati” partecipano attivamente al processo di valutazione dei magistrati, mentre i componenti “laici” sono esclusi. Nel quesito referendario si chiede invece che anche i membri laici, ossia gli avvocati e i professori universitari, possano partecipare alle valutazioni. I sostenitori del NO sostengono che la questione dovrebbe essere risolta «per via legislativa, e non referendaria, anche per la loro marginalità». Il “No” è altresì motivato dal fatto che il quesito aprirebbe alla possibilità che, durante un dibattimento, un giudice debba confrontarsi con un avvocato che poi potrebbe influenzare, con il suo voto, un eventuale avanzamento di carriera. Ultimo quesito, altrettanto molto tecnico, riguarda “ Le nomine dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura “ con particolare attenzione all’obbligo o meno di raccogliere da 25 a 50 firme per potersi candidare al Csm.

Il quesito chiede di abrogare quest’obbligo, facilitando quindi le procedure. Secondo i sostenitori del SI, il successo di questo quesito è un altro tassello per attenuare il potere delle correnti all’interno del Csm. «Venticinque firme sembrano poche, ma sono una delle espressioni della logica delle correnti, ossia che ciascun magistrato offre la propria firma solo a determinati magistrati» Secondo i sostenitori del NO, invece, i processi elettorali sono sempre basati sulla conoscenza dei singoli candidati da parte degli elettori.

Di conseguenza, secondo i sostenitori del NO, «è logico che, anche nella magistratura, chi si candida deve partire da una base di consenso minima», ossia le 25 firme. Detto ciò ognuno è libero di votare secondo coscienza.


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